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Come si accede al Giurì

Il procedimento innanzi al Giurì può essere promosso da chiunque ritenga di subire pregiudizio da attività contrarie al Codice della Comunicazione Commerciale, nei confronti di chi, avendo accettato il Codice in una delle forme previste (associazione, adesione, clausola di accettazione), abbia diffuso comunicazioni commerciali ritenute non conformi a esso.

Nella procedura per instaurare il giudizio su diretta istanza di parte, il soggetto interessato deve inoltrare istanza scritta al presidente del Giurì, indicando: le ragioni a fondamento dell'azione; la comunicazione commerciale cui si riferisce; la relativa documentazione e le parti convenute in giudizio.

Dal 1º febbraio 2012 è stato introdotto, per il deposito e la condivisione degli atti relativi alle vertenze, un collegamento FTP attivabile con i più comuni sistemi operativi (Windows 7, Windows XP, o Mac). Si tratta in sostanza di un sito gestito dall'Istituto all'interno del quale reperire, per le parti in causa, gli atti e i documenti relativi alla propria vertenza.
In breve, oltre a digitare nella barra degli indirizzi una sequenza alfanumerica, andranno inseriti il "nome utente" e la "password", forniti di volta in volta dalla segreteria IAP. Giunti alla schermata finale saranno disponibili tutti i materiali relativi alla vertenza.
Le parti sono comunque tenute a depositare, contestualmente, due copie cartacee.

L'istanza di parte comporta anche il versamento di un diritto amministrativo, col che si esaurisce l'obbligo finanziario del ricorrente per una normale vertenza (a eccezione dei casi in cui il procedimento possa comportare tempi più lunghi rispetto a quelli consueti o riguardi comunicazioni commerciali di prodotti diversi).

È facoltà della parte istante depositare l'elenco dei mezzi sui quali è stata diffusa la comunicazione commerciale contestata.

Ricevuta l'istanza, il presidente del Giurì nomina fra i propri membri un relatore e dispone la comunicazione degli atti alle parti interessate, assegnando loro un termine (non inferiore agli otto e non superiore ai dodici giorni liberi lavorativi) per il deposito delle rispettive deduzioni e di eventuali documenti.
Nel più breve tempo possibile le parti, che possono farsi assistere e rappresentare da legali e consulenti, sono convocate innanzi al Giurì per la trattazione orale della vertenza, in contraddittorio soprattutto rispetto a profili della controversia che non sia stato possibile trattare per iscritto.
Esaurita la discussione, il presidente del Giurì, non appena conclusa la riunione in camera di consiglio, dà comunicazione del dispositivo sull'esito della vertenza.

Nei casi in cui la comunicazione commerciale oggetto dell'istanza consista in una comparazione diretta, oppure riguardi una offerta promozionale di durata pari o inferiore a trenta giorni, su richiesta dell'istante il termine assegnato alla parte resistente per il deposito di deduzioni e documenti è di otto giorni liberi lavorativi, e l'udienza di discussione avanti il Giurì ha luogo, salvo casi eccezionali, non oltre i dieci giorni liberi lavorativi dalla presentazione dell'istanza.